IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 10 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 1998, con il quale e' stata disposta l'istituzione della, seconda Universita' degli studi di Milano nell'area milanese denominata Bicocca e in quella di Monza, denominata Polo San Gerardo; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e in particolare l'art. 17, comma 95 e seguenti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo e alla programmazione del sistema universitario, nonche' ai comitati regionali di coordinamento, e in particolare l'art. 2, comma 4; Viste le delibere adottate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Milano, concernenti la istituzione del corso di laurea in statistica ed informatica per l'azienda e del corso di diploma in gestione delle amministrazioni pubbliche nell'ambito della facolta' di economia, annessa alla seconda Universita' degli studi di Milano per scorporo dalla prima; Preso atto del parere favorevole espresso in merito alla istituzione dei corsi sopra indicati dal comitato regionale di coordinamento per la Lombardia nella seduta dell'11 giugno 1998; Vista la relazione tecnica predisposta dal nucleo di valutazione dell'Universita' degli studi di Milano in data 30 giugno 1998; Decreta: Sono istituiti il corso di laurea in statistica e informatica per l'azienda e il corso di diploma in gestione delle amministrazioni pubbliche nell'ambito della facolta' di economia, annessa alla seconda Universita' degli studi di Milano per scorporo dalla prima. Al corso di laurea in statistica e informatica per l'azienda e al corso di diploma in gestione delle amministrazioni pubbliche si applicano gli ordinamenti didattici sotto riportati: LAUREA IN STATISTICA ED INFORMATICA PER L'AZIENDA Art. 1. E' istituito presso la facolta' di economia il corso di laurea in statistica ed informatica per l'azienda. Art. 2. La durata del corso degli studi per il conseguimento della laurea in statistica ed informatica per l'azienda e' di quattro anni. Art. 3. Il numero degli iscrivibili al primo anno di corso puo' essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facolta', in base alle strutture disponibili alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facolta'. Art. 4. Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle leggi vigenti. Art. 5. Gli insegnamenti attivabili nel corso di laurea in statistica ed informatica per l'azienda sono: a) quelli indicati nel successivo art. 13, articolati nelle seguenti aree: matematica, probabilita', statistica, statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale, statistica biomedica, informatica, matematica per le decisioni economiche e finanziarie, matematica finanziaria e scienze attuariali, ricerca operativa, economia, aziendale, giuridica, sociologia, scienze biologiche e antropologiche relative sottoaree; b) altri insegnamenti diversi da quelli del punto precedente fino ad un massimo di otto. Art. 6. Ai fini del conseguimento del diploma di laurea sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di diploma universitario e dei corsi di laurea seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11 della legge n. 341/1990 a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso al quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere riconosciute in ogni caso le prove di idoneita' di lingue. La struttura didattica competente determina, nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di diploma e di laurea. Ai fini del riconoscimento di cui al comma precedente sono da considerarsi affini i corsi di laurea e di diploma di cui all'art. 1 della tabella V allegata al decreto ministeriale 21 ottobre 1992. Art. 7. Il piano di studi del corso di laurea in statistica ed informatica per l'azienda comprende insegnamenti fondamentali, insegnamenti annuali caratterizzanti il corso di laurea stesso, ed altri insegnamenti, per un numero complessivo di annualita' stabilito nel regolamento della competente struttura didattica tra un minimo di 22 e un massimo di 24. Gli insegnamenti fondamentali, in numero di 8, rispondono alla esigenza di fornire agli studenti i fondamenti concettuali e metodologici basilari per ogni laurea in scienze statistiche e le conoscenze essenziali all'apprendimento delle discipline caratterizzanti e degli altri insegnamenti di ciascun corso di laurea. Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, la struttura didattica competente attivera' tali insegnamenti scegliendoli tra quelli indicati nel successivo art. 13 secondo la seguente distribuzione e tenuto conto di quanto previsto dalla lettera b) dell'art. 5: tre nell'area matematica; uno nell'area probabilita'; tre nell'area statistica; uno nell'area informatica. Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nei primi due anni di corso. La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per gli insegnamenti di cui al comma 1, l'esame di profitto in una lingua straniera moderna di cui al successivo art. 10 e l'esame di laurea. Art. 8. La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facolta', ve ne siano almeno 12 compresi nell'insieme delle aree e sottoaree indicate per ciascun corso di laurea; predispone percorsi didattici nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilita' di scelta per gli studenti. La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studio e indica gli eventuali indirizzi nel manifesto degli studi o secondo le modalita' previste dal regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990. Nell'ambito dello stesso regolamento la struttura didattica competente puo' assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi. Art. 9. Gli insegnamenti annuali comprendono di norma 70 ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma 35 ore di didattica. La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali nel rispetto del numero complessivo di annualita' previste nelle varie aree e sottoaree. A tutti gli effetti e' stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale puo' essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame. Ferma restando la possibilita' di riconoscimento di crediti didattici, fino a 4 corsi annuali o 8 semestrali possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata piu' breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore. La struttura didattica competente puo' autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a 6 insegnamenti attivati in altre facolta' dell'Universita', o in altre universita', anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovra' altresi' determinare la categoria e l'area o sottoarea di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 7 e degli altri vincoli dell'ordinamento. Art. 10. Per il conseguimento della laurea lo studente deve anche superare un esame di profitto in una lingua straniera moderna. Art. 11. La struttura didattica competente stabilisce le modalita' degli esami di profitto e delle prove di idoneita'. L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento, scelto dallo studente d'intesa con il relatore, secondo le modalita' stabilite dalla struttura didattica competente. Art. 12. Il piano di studi per il conseguimento della laurea in statistica ed informatica per l'azienda deve comprendere, oltre agli insegnamenti fondamentali di cui all'art. 7, i seguenti insegnamenti caratterizzanti: due insegnamenti dell'area statistica aziendale; un insegnamento scelto dalle aree statistica economica, statistica aziendale, demografia e statistica sociale; un insegnamento della sottoarea informatica di base; un insegnamento della sottoarea informatica applicata; tre insegnamenti dell'area aziendale; un insegnamento dell'area economia; un insegnamento dell'area giuridica; un insegnamento dell'area ricerca operativa. Art. 13. Sono discipline attivabili ai fini del corso di laurea in statistica ed informatica per l'azienda tutte quelle attivabili per il corso di diploma universitario in statistica e informatica per la gestione delle imprese, gia' istituito presso la facolta' di economia.