IL RETTORE
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con  regio decreto  31 agosto 1933,  n. 1592,  e successivi
aggiornamenti;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni e integrazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  il decreto  del  Ministro dell'universita'  e della  ricerca
scientifica e  tecnologica 10 giugno 1998,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 147  del 26 giugno 1998, con il  quale e' stata disposta
l'istituzione  della,  seconda  Universita'  degli  studi  di  Milano
nell'area  milanese   denominata  Bicocca  e  in   quella  di  Monza,
denominata Polo San Gerardo;
  Vista la legge 15 maggio 1997,  n. 127, e in particolare l'art. 17,
comma 95 e seguenti;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  27 gennaio 1998,
n.  25,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante
disciplina   dei  procedimenti   relativi   allo   sviluppo  e   alla
programmazione  del   sistema  universitario,  nonche'   ai  comitati
regionali di coordinamento, e in particolare l'art. 2, comma 4;
  Viste   le   delibere    adottate   dalle   autorita'   accademiche
dell'Universita' degli  studi di  Milano, concernenti  la istituzione
del corso di laurea in statistica  ed informatica per l'azienda e del
corso  di   diploma  in  gestione  delle   amministrazioni  pubbliche
nell'ambito  della   facolta'  di  economia,  annessa   alla  seconda
Universita' degli studi di Milano per scorporo dalla prima;
  Preso  atto   del  parere   favorevole  espresso  in   merito  alla
istituzione  dei  corsi  sopra  indicati dal  comitato  regionale  di
coordinamento per la Lombardia nella seduta dell'11 giugno 1998;
  Vista la  relazione tecnica  predisposta dal nucleo  di valutazione
dell'Universita' degli studi di Milano in data 30 giugno 1998;
                              Decreta:
  Sono istituiti il  corso di laurea in statistica  e informatica per
l'azienda e  il corso  di diploma  in gestione  delle amministrazioni
pubbliche  nell'ambito  della  facolta'  di  economia,  annessa  alla
seconda Universita' degli studi di Milano per scorporo dalla prima.
  Al corso di  laurea in statistica e informatica per  l'azienda e al
corso  di  diploma in  gestione  delle  amministrazioni pubbliche  si
applicano gli ordinamenti didattici sotto riportati:
                        LAUREA IN STATISTICA
                    ED INFORMATICA PER L'AZIENDA
                               Art. 1.
  E' istituito presso  la facolta' di economia il corso  di laurea in
statistica ed informatica per l'azienda.
                               Art. 2.
  La durata del  corso degli studi per il  conseguimento della laurea
in statistica ed informatica per l'azienda e' di quattro anni.
                               Art. 3.
  Il  numero degli  iscrivibili al  primo anno  di corso  puo' essere
stabilito annualmente dal senato  accademico, sentito il consiglio di
facolta',  in  base  alle  strutture disponibili  alle  esigenze  del
mercato del lavoro e secondo  i criteri generali fissati dal Ministro
dell'universita' e  della ricerca scientifica e  tecnologica ai sensi
dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.
  Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal
consiglio di facolta'.
                               Art. 4.
  Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle leggi vigenti.
                               Art. 5.
  Gli insegnamenti  attivabili nel corso  di laurea in  statistica ed
informatica per l'azienda sono:
  a)  quelli  indicati  nel  successivo  art.  13,  articolati  nelle
seguenti  aree:  matematica,   probabilita',  statistica,  statistica
economica,  statistica  aziendale,  demografia,  statistica  sociale,
statistica  biomedica,  informatica,   matematica  per  le  decisioni
economiche   e   finanziarie,   matematica  finanziaria   e   scienze
attuariali,  ricerca   operativa,  economia,   aziendale,  giuridica,
sociologia, scienze biologiche e antropologiche relative sottoaree;
  b) altri insegnamenti  diversi da quelli del  punto precedente fino
ad un massimo di otto.
                               Art. 6.
  Ai fini del  conseguimento del diploma di  laurea sono riconosciuti
gli insegnamenti  dei corsi di  diploma universitario e dei  corsi di
laurea seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti
didattici determinato a norma dell'art.  11 della legge n. 341/1990 a
condizione che essi siano compatibili,  anche per i contenuti, con il
piano di studi approvato dalla  competente struttura didattica per il
corso al  quale si chiede l'iscrizione.  Dovranno essere riconosciute
in ogni caso le prove di idoneita' di lingue.
  La  struttura  didattica   competente  determina,  nel  regolamento
previsto dall'art.  11, comma 2,  della legge n. 341/1990,  i criteri
per il  riconoscimento degli insegnamenti  ai fini del  passaggio tra
corsi di  diploma e di laurea.  Ai fini del riconoscimento  di cui al
comma precedente sono  da considerarsi affini i corsi di  laurea e di
diploma  di  cui all'art.  1  della  tabella  V allegata  al  decreto
ministeriale 21 ottobre 1992.
                               Art. 7.
  Il piano di studi del corso  di laurea in statistica ed informatica
per  l'azienda  comprende   insegnamenti  fondamentali,  insegnamenti
annuali  caratterizzanti   il  corso  di  laurea   stesso,  ed  altri
insegnamenti, per  un numero complessivo di  annualita' stabilito nel
regolamento della competente struttura didattica  tra un minimo di 22
e un massimo di 24.
  Gli  insegnamenti fondamentali,  in  numero di  8, rispondono  alla
esigenza  di  fornire  agli   studenti  i  fondamenti  concettuali  e
metodologici basilari  per ogni  laurea in  scienze statistiche  e le
conoscenze    essenziali     all'apprendimento    delle    discipline
caratterizzanti  e  degli  altri  insegnamenti di  ciascun  corso  di
laurea.
  Nel rigoroso rispetto delle condizioni  di cui al comma precedente,
la  struttura   didattica  competente  attivera'   tali  insegnamenti
scegliendoli tra  quelli indicati nel  successivo art. 13  secondo la
seguente  distribuzione  e  tenuto  conto di  quanto  previsto  dalla
lettera b) dell'art. 5:
   tre nell'area matematica;
   uno nell'area probabilita';
   tre nell'area statistica;
   uno nell'area informatica.
  Gli  insegnamenti fondamentali  devono essere  annuali e  svolti di
norma nei primi due anni di corso.
  La laurea si consegue dopo aver  superato gli esami di profitto per
gli insegnamenti di cui al comma 1, l'esame di profitto in una lingua
straniera moderna di cui al successivo art. 10 e l'esame di laurea.
                               Art. 8.
  La  struttura   didattica  competente   garantisce  che,   tra  gli
insegnamenti attivati nella facolta', ve  ne siano almeno 12 compresi
nell'insieme delle  aree e  sottoaree indicate  per ciascun  corso di
laurea; predispone  percorsi didattici nel rispetto  dei vincoli alla
distribuzione  degli  insegnamenti  per area  e  prevedendo  adeguate
possibilita' di scelta per gli studenti.
  La struttura  didattica competente, nel  rispetto dell'ordinamento,
individua i  criteri per la formazione  dei piani di studio  e indica
gli  eventuali  indirizzi nel  manifesto  degli  studi o  secondo  le
modalita' previste dal regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della
legge n. 341/1990.
  Nell'ambito  dello   stesso  regolamento  la   struttura  didattica
competente puo'  assegnare ai  corsi denominazioni aggiuntive  che ne
specifichino i contenuti effettivi o  li differenzino nel caso in cui
essi vengano ripetuti con contenuti diversi.
                               Art. 9.
  Gli insegnamenti annuali comprendono di  norma 70 ore di didattica,
quelli semestrali comprendono di norma 35 ore di didattica.
  La   struttura   didattica   competente  stabilisce   quali   degli
insegnamenti  sono  svolti  con  corsi  annuali  e  quali  con  corsi
semestrali nel rispetto del numero complessivo di annualita' previste
nelle varie aree e sottoaree.
  A tutti gli effetti e' stabilita l'equivalenza tra un corso annuale
e due corsi semestrali.
  Uno stesso insegnamento annuale puo' essere articolato in due corsi
semestrali, anche con distinte prove d'esame.
  Ferma  restando  la  possibilita'   di  riconoscimento  di  crediti
didattici,  fino a  4 corsi  annuali  o 8  semestrali possono  essere
svolti  coordinando moduli  didattici  di durata  piu' breve,  svolti
anche da  docenti diversi, per  un numero complessivamente  uguale di
ore.
  La struttura  didattica competente puo' autorizzare  lo studente ad
inserire nel proprio piano di studi fino a 6 insegnamenti attivati in
altre  facolta'  dell'Universita',  o  in  altre  universita',  anche
straniere.
  In  tal  caso la  struttura  didattica  competente dovra'  altresi'
determinare la  categoria e  l'area o  sottoarea di  appartenenza dei
suddetti insegnamenti ai fini del  rispetto dell'art. 7 e degli altri
vincoli dell'ordinamento.
                              Art. 10.
  Per il conseguimento  della laurea lo studente  deve anche superare
un esame di profitto in una lingua straniera moderna.
                              Art. 11.
  La  struttura didattica  competente stabilisce  le modalita'  degli
esami di profitto e delle prove di idoneita'.
  L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su
un argomento, scelto dallo studente d'intesa con il relatore, secondo
le modalita' stabilite dalla struttura didattica competente.
                              Art. 12.
  Il piano di  studi per il conseguimento della  laurea in statistica
ed   informatica  per   l'azienda   deve   comprendere,  oltre   agli
insegnamenti fondamentali di cui  all'art. 7, i seguenti insegnamenti
caratterizzanti:
   due insegnamenti dell'area statistica aziendale;
  un insegnamento scelto dalle  aree statistica economica, statistica
aziendale, demografia e statistica sociale;
   un insegnamento della sottoarea informatica di base;
   un insegnamento della sottoarea informatica applicata;
   tre insegnamenti dell'area aziendale;
   un insegnamento dell'area economia;
   un insegnamento dell'area giuridica;
   un insegnamento dell'area ricerca operativa.
                              Art. 13.
  Sono  discipline  attivabili  ai  fini   del  corso  di  laurea  in
statistica ed  informatica per l'azienda tutte  quelle attivabili per
il corso di diploma universitario  in statistica e informatica per la
gestione  delle  imprese,  gia'   istituito  presso  la  facolta'  di
economia.